Il 12 febbraio 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 24 dicembre 2012, n. 250 (pubblicato sulla G.U. del 28 gennaio 2013), concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (13G00027)"
Le modifiche introdotte dal nuovo decreto scaturiscono dall'esigenza di superare alcune problematicità emerse nel corso della prima applicazione del d.lgs.155/2010: non viene alterata la disciplina sostanziale del d. lgs. 155 cit., ma vengono colmate lacune normative e corrette disposizioni la cui applicazione è risultata in concreto particolarmente problematica. Poiché il d.lgs. 155 cit. prevede la zonizzazione del territorio da parte delle Regioni, al fine di assicurare uniformità nella gestione della qualità dell'aria a livello nazionale, uno degli obiettivi dichiarati dal nuovo testo è quello di conseguire un sistematico recepimento della normativa comunitaria, assicurando un migliore raccordo fra le Regioni (e Province autonome) e il Ministero dell’ambiente.
Qui di seguito, in sintesi, le previsioni del nuovo decreto:
ART. 1 - Viene anzitutto perseguita una maggiore coerenza con talune definizioni contenute nelle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE. Il concetto di “valore limite”, ad esempio, viene modifcato, sopprimendo il riferimento alle conoscenze relative alle migliori tecnologie sostenibili. La nuova definizione, pertanto, recita: "livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato". Viene inoltre modificata la definizione di “misurazioni indicative”, rendendola identica a quella della direttiva comunitaria: conseguentemente, nella definizione rientrano anche “le misure fatte con campionatori passivi”. Da ultimo, viene chiarito che le attività di controllo della corretta applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse, non un elemento a sé stante.
ART. 2 - La modifica principale concerne lo slittamento del termine di presentazione (al Ministero, all'ISPRA e all'ENEA), da parte delle Regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura.
ART.3 – Viene eliminato il vincolo di appartenenza delle stazioni di misurazione alle reti regionali.
ART. 4 - Viene modificato in più parti l'art. 8 del d.lgs.155/2010, concernente le stazioni di misurazione dell’ozono e dei suoi precursori. La modifica principale è quella che prevede che i decreti interministeriali di individuazione delle stazioni di misurazione disciplino anche tempi e modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle Regioni e Province autonome. Ciò, in quanto tali stazioni rispondono a esigenze di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale.
ART. 5 – Viene modificato l'art. 9 del del d.lgs.155/2010, relativamente all' obbligo di adottare misure di carattere nazionale nel caso in cui, su richiesta di una o più Regioni (o Province autonome), risulti che le possibili misure regionali non siano in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree influenzate da sorgenti di emissione su cui le Regioni (o Province autonome) stesse non hanno competenza amministrativa e legislativa. Il nuovo testo prevede che - nell'ambito del Coordinamento tra Ministero, Regioni e autorità competenti in materia aria ambiente - la Regione debba fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta.
ART. 6 - Viene soppressa la possibilità – per i Sindaci - di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni (il c.d. “bollino blu”).
ART. 9 – Viene introdotto il parere della Conferenza unificata nell’iter di emanazione dei decreti volti a definire le procedure di garanzia di qualità e per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria. Viene chiarito, inoltre, sia il ruolo di supporto tecnico di ISPRA, sia la funzione delle linee guida emanate da ISPRA.
La competenza al rilascio delle approvazioni degli strumenti di campionamento viene attribuita - oltre che ai laboratori previsti dal d.lgs.155/2010 - anche a ISPRA e CNR. ISPRA viene inoltre individuato come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione.
ART. 10 - Nell’elenco delle informazioni che le amministrazioni devono diffondere al pubblico vengono inclusi i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, i progetti di adeguamento della rete e la documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio in cui sono installate le stazioni fisse.
Art. 11 - Vengono semplificate le procedure per lo scambio di dati e informazione ed il reporting, sia a livello nazionale, sia nei confronti della Commissione europea. Vengono meglio specificate le informazioni da trasmettere e le competenze dei soggetti coinvolti. Vengono definiti in maniera più precisa i ruoli del Ministero e di ISPRA nel processo di trasmissione dei dati alla Commissione europea. Si introducono precisi obblighi di notifica in capo ad ISPRA nei confronti del Ministero, nell’ambito delle procedure di trasmissione dei dati.
ART. 12 - L’ambito di lavoro del Coordinamento viene esteso anche alle tematiche afferenti alle emissioni in atmosfera. Ciò, in accoglimento di una specifica segnalazione da parte delle Regioni durante il primo anno di operatività del Coordinamento.
ART. 13 – Vengono sostituti i metodi di riferimento previsti all'allegato VI del d.lgs.155/2010 con quelli di cui alle norme UNI EN.
ART. 15 – Viene introdotta una nota all’allegato XI, rinviando alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM2,5 , fino al 2015.
Art. 16 – Viene modificata l'Appendice I relativa ai criteri per la zonizzazione del territorio: essendo infatti il processo di zonizzazione prevalentemente volto alla protezione della salute umana, si dovrà procedere, in primo luogo, all'individuazione degli agglomerati e successivamente all'individuazione delle altre zone.
ART. 18 – Viene sostituita l'Appendice X (sul metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio totale gassoso nell'aria), con una nuova Appendice X , anche per rimediare ad un errore materiale (omissione dei metodi da utilizzare per la misurazione dei COV - Composti organici volatili).
Art. 19 – Viene soppressa l'Appendice XI (sul Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio) e sostituita dalla nuova Appendice.
Le modifiche introdotte dal nuovo decreto scaturiscono dall'esigenza di superare alcune problematicità emerse nel corso della prima applicazione del d.lgs.155/2010: non viene alterata la disciplina sostanziale del d. lgs. 155 cit., ma vengono colmate lacune normative e corrette disposizioni la cui applicazione è risultata in concreto particolarmente problematica. Poiché il d.lgs. 155 cit. prevede la zonizzazione del territorio da parte delle Regioni, al fine di assicurare uniformità nella gestione della qualità dell'aria a livello nazionale, uno degli obiettivi dichiarati dal nuovo testo è quello di conseguire un sistematico recepimento della normativa comunitaria, assicurando un migliore raccordo fra le Regioni (e Province autonome) e il Ministero dell’ambiente.
Qui di seguito, in sintesi, le previsioni del nuovo decreto:
ART. 1 - Viene anzitutto perseguita una maggiore coerenza con talune definizioni contenute nelle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE. Il concetto di “valore limite”, ad esempio, viene modifcato, sopprimendo il riferimento alle conoscenze relative alle migliori tecnologie sostenibili. La nuova definizione, pertanto, recita: "livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato". Viene inoltre modificata la definizione di “misurazioni indicative”, rendendola identica a quella della direttiva comunitaria: conseguentemente, nella definizione rientrano anche “le misure fatte con campionatori passivi”. Da ultimo, viene chiarito che le attività di controllo della corretta applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse, non un elemento a sé stante.
ART. 2 - La modifica principale concerne lo slittamento del termine di presentazione (al Ministero, all'ISPRA e all'ENEA), da parte delle Regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura.
ART.3 – Viene eliminato il vincolo di appartenenza delle stazioni di misurazione alle reti regionali.
ART. 4 - Viene modificato in più parti l'art. 8 del d.lgs.155/2010, concernente le stazioni di misurazione dell’ozono e dei suoi precursori. La modifica principale è quella che prevede che i decreti interministeriali di individuazione delle stazioni di misurazione disciplino anche tempi e modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle Regioni e Province autonome. Ciò, in quanto tali stazioni rispondono a esigenze di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale.
ART. 5 – Viene modificato l'art. 9 del del d.lgs.155/2010, relativamente all' obbligo di adottare misure di carattere nazionale nel caso in cui, su richiesta di una o più Regioni (o Province autonome), risulti che le possibili misure regionali non siano in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree influenzate da sorgenti di emissione su cui le Regioni (o Province autonome) stesse non hanno competenza amministrativa e legislativa. Il nuovo testo prevede che - nell'ambito del Coordinamento tra Ministero, Regioni e autorità competenti in materia aria ambiente - la Regione debba fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta.
ART. 6 - Viene soppressa la possibilità – per i Sindaci - di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni (il c.d. “bollino blu”).
ART. 9 – Viene introdotto il parere della Conferenza unificata nell’iter di emanazione dei decreti volti a definire le procedure di garanzia di qualità e per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria. Viene chiarito, inoltre, sia il ruolo di supporto tecnico di ISPRA, sia la funzione delle linee guida emanate da ISPRA.
La competenza al rilascio delle approvazioni degli strumenti di campionamento viene attribuita - oltre che ai laboratori previsti dal d.lgs.155/2010 - anche a ISPRA e CNR. ISPRA viene inoltre individuato come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione.
ART. 10 - Nell’elenco delle informazioni che le amministrazioni devono diffondere al pubblico vengono inclusi i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, i progetti di adeguamento della rete e la documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio in cui sono installate le stazioni fisse.
Art. 11 - Vengono semplificate le procedure per lo scambio di dati e informazione ed il reporting, sia a livello nazionale, sia nei confronti della Commissione europea. Vengono meglio specificate le informazioni da trasmettere e le competenze dei soggetti coinvolti. Vengono definiti in maniera più precisa i ruoli del Ministero e di ISPRA nel processo di trasmissione dei dati alla Commissione europea. Si introducono precisi obblighi di notifica in capo ad ISPRA nei confronti del Ministero, nell’ambito delle procedure di trasmissione dei dati.
ART. 12 - L’ambito di lavoro del Coordinamento viene esteso anche alle tematiche afferenti alle emissioni in atmosfera. Ciò, in accoglimento di una specifica segnalazione da parte delle Regioni durante il primo anno di operatività del Coordinamento.
ART. 13 – Vengono sostituti i metodi di riferimento previsti all'allegato VI del d.lgs.155/2010 con quelli di cui alle norme UNI EN.
ART. 15 – Viene introdotta una nota all’allegato XI, rinviando alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM2,5 , fino al 2015.
Art. 16 – Viene modificata l'Appendice I relativa ai criteri per la zonizzazione del territorio: essendo infatti il processo di zonizzazione prevalentemente volto alla protezione della salute umana, si dovrà procedere, in primo luogo, all'individuazione degli agglomerati e successivamente all'individuazione delle altre zone.
ART. 18 – Viene sostituita l'Appendice X (sul metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio totale gassoso nell'aria), con una nuova Appendice X , anche per rimediare ad un errore materiale (omissione dei metodi da utilizzare per la misurazione dei COV - Composti organici volatili).
Art. 19 – Viene soppressa l'Appendice XI (sul Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio) e sostituita dalla nuova Appendice.

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